Il Medico Autorizzato è un medico abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D. Lgs.101/2020 a svolgere l’attività di radioprotezione medica e svolge la sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni elettromagnetiche o corpuscolari dotate di sufficiente energia per ionizzare la materia che attraversano. Le radiazioni ionizzanti possono essere costituite o da particelle sub-atomiche (e.g. particelle alfa, beta, neutroni) che si muovono con velocità elevate spesso prossime alla velocità della luce (radiazioni corpuscolari) o da radiazioni elettromagnetiche, costituite da fotoni che si propagano alla velocità della luce (raggi X e raggi gamma).
Le principali fonti di rischio lavorativo comprendono:
- Le attività sanitarie: per quelle attività che prevedono l’impiego di tubi radiogeni, l’uso di radionuclidi, le attività di terapia radiometabolica.
- Le attività industriali: sistemi di controllo di qualità per fusioni e saldature, sistemi di misura ed analisi per misurare lo spessore della carta, industria dei semiconduttori.
- Le attività di volo aereo o spaziale.
- Il settore dell’agricoltura: le radiazioni ionizzanti vengono impiegate a fini antiparassitari ed anti germinative. Le radiazioni vengono infatti impiegate nell’industria agroalimentare per irraggiare le derrate al fine di eliminare insetti, muffe e batteri potenzialmente responsabili del loro deperimento.
Secondo la normativa vigente, i lavoratori che sono classificati esposti a radiazioni ionizzanti da parte dell’esperto di radioprotezione dovranno essere sottoposti alle visite di sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato. Pertanto, il datore di lavoro dovrà nominare un professionista abilitato ed in possesso della qualifica di Medico Autorizzato. Si ricorda che, come da disposizioni di legge, il datore di lavoro non può assegnare i lavoratori ad alcuna attività che li esponga al rischio di radiazioni ionizzanti in assenza di giudizio di idoneità favorevole.
Si definiscono lavoratori esposti (art. 133) coloro che in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:
- 1 mSv di dose efficace;
- 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
- 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
- 50 mSv di dose equivalente per le estremità.
Nell’ambito dei lavoratori classificati come esposti si riconoscono in categoria A coloro che sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
- 6 mSv di dose efficace;
- 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
- 150 mSv di dose equivalente per la pelle, nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie.
Vengono classificati in categoria B i lavoratori esposti non classificati in Categoria A.
Sono classificati non esposti i lavoratori che non risultano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione:
- 1 mSv di dose efficace per anno solare;
- 15 mSv per il cristallino;
- 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.
Facendo riferimento ai luoghi di lavoro classificati ai fini radio protezionistici si individuano:
ZONA CONTROLLATA: ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno di qualsiasi dei valori che determinano la classificazione dei lavoratori esposti in Categoria A.
ZONA SORVEGLIATA: ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli individui della popolazione (i.e., non esposti) ma che non debba essere classificata zona controllata.