STESURA DI PROTOCOLLI SANITARI SPECIFICI:

Il Medico Competente redigerà il documento denominato “protocollo sanitario” definito in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

CORSI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL D.M. 388/2003:

il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. I corsi di Primo Soccorso aziendale presentano una validità di 3 anni.

CORSI CQC PER AUTISTI:

La Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C) è una abilitazione necessaria ai conducenti che trasportano merci o persone su strada. Questo documento è obbligatorio per tutti i conducenti che guidano professionalmente veicoli adibiti al trasporto di merci superiori a 3,5 t e per trasporto di persone oltre i 9 posti. La Carta di Qualificazione del Conducente ha validità di 5 anni.

CORSI BLSD

BLSD è la sigla di basic life support- early defibrillation, ovvero supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. Il corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da arresto cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce. Il corso BLSD abilita all’utilizzo del defibrillatore ed ogni 2 anni sarà necessario effettuare un aggiornamento

CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI SOGGETTI AI RISCHI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI:

Come da disposizioni di Legge il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere affinché i lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti ricevano una adeguata informazione e formazione. La formazione dei lavoratori può essere effettuata solo dal Medico Autorizzato e deve essere svolta almeno una volta ogni 3 anni (Art. 111 D. Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101).

La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 110, 111, 124, commi 1 e 2, è punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 (Art. 211 comma 4 D. Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101)

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