Le problematiche relative all’alcol dipendenza, alla tossicodipendenza ed all’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti costituiscono certamente un grande problema per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. È sufficiente infatti considerare che circa il 10-30% degli infortuni sul lavoro si verificano in condizioni di abuso alcolico.
Secondo l’art. 41 comma 4 del D. Lgs.81/08 “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche di sorveglianza sanitaria effettuate dal Medico Competente sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
Le condizioni di legge previste dall’ordinamento a cui l’art. 41 comma 4 fa riferimento sono i provvedimenti emessi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 16 marzo 2006, il 30 ottobre 2007 ed il 10 settembre 2008.
Prendendo invece in esame la normativa vigente in regione Lombardia, risulta utile ricordare sia la nota regionale del 22 gennaio 2009, che fornisce le indicazioni operative relative all’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi del Provvedimento 30 ottobre 2007, sia un ulteriore utile documento esplicativo contenente una serie di risposte a domande frequenti redatto successivamente.
Esaminando la problematica relativa all’alcol dipendenza sui luoghi di lavoro, risulta senza dubbio fondamentale ricordare la legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati” ed in particolare il comma 1 dell’art.15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro): “nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
Il comma 4 dello stesso articolo prevede una sanzione pecuniaria da euro 516 ad euro 2582 in caso di inadempienza.
L’articolo 1 e l’allegato del già citato provvedimento del 16 marzo 2006 “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125” definiscono le mansioni
coinvolte:
1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori
pericolosi:
a. impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b. conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c. attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d. fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e. vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f. direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g. manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore sociosanitario; ostetrica caposala e ferrista
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e sociosanitarie svolte in strutture pubbliche e private
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata
8) mansioni inerenti alle seguenti attività di trasporto:
a. addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;
c. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione
del personale di carriera e di mensa; d. personale navigante delle acque interne;
e. personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g. personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h. responsabili dei fari;
i. piloti d’aeromobile;
j. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
k. personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l. collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
o. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Il comma 2 dell’articolo 15 stabilisce che i controlli alcoolmetrici nei luoghi di lavoro, limitatamente alle mansioni elencate, possono essere effettuati dal datore di lavoro per mezzo del Medico Competente oppure dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
Si individuano dunque, nei limiti della normativa vigente, differenti tipologie di intervento di lotta al consumo di sostanze alcoliche negli ambienti di lavoro:
Assoluto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.
La possibilità per il datore di lavoro di effettuare controlli alcoolmetrici sui lavoratori che svolgono le attività indicate nell’ordinamento.
La ricerca attiva per il tramite del Medico Competente dei soggetti affetti da condizioni di alcol dipendenza.
Si ricorda infine della possibilità, per il lavoratore con patologie alcol correlate che intenda accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi individuati sul territorio dalle regioni, di conservare il posto di lavoro per il periodo di trattamento.
Per la verifica di assenza di condizioni di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, si fa riferimento ai Provvedimenti del 30 ottobre 2007 ed a quello del 10 settembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Nello specifico, l’allegato I del Provvedimento del 30/10/2007 della Conferenza Stato-Regioni elenca le mansioni che comportano un particolare rischio per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi e dunque, i lavoratori per i quali è obbligatoria l’esecuzione dei test tossicologici. Le mansioni indicate comprendono:
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
In questa sede risulta molto importante ricordare che come da disposizioni di legge, il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’allegato, I, deve provvede a richiedere al Medico Competente gli accertamenti tossicologici.
Il Provvedimento del 10/09/2008 descrive le procedure per gli accertamenti sanitari di verifica di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per i lavoratori addetti alle mansioni precedentemente definite.
Appare evidente che i principi generali su cui si basano le procedure operative sono dettati da un indirizzo di cautela conservativa nell’interesse della sicurezza del singolo e della collettività e pertanto prevedono la non idoneità di lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza. Esistono infatti sostanze ingrado di alterare fortemente le capacità e le prestazioni psicofisiche del soggetto senza necessariamente indurre uno stato di dipendenza (e.g. LSD, altri allucinogeni ecc.).
Le procedure previste, pertanto, non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.
Il rilevamento di condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza dovrà essere preso in considerazione al fine di indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione di cui all’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modifiche.